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( votes)Considerato che per costante giurisprudenza, la non remuneratività della base d’asta di un appalto rientra tra le ipotesi in cui è consentita, rectius doverosa, l’impugnazione immediata del bando di gara, la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta economica rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’esame della contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara, sia perché la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remuneratività del prezzo posto a base d’asta, sia perché la partecipazione alla gara è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura (Cfr. Delibera ANAC n. 155 19 aprile 2023).