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Secondo il parere del MIMS n. 1094/2021, i requisiti di capacità previsti dal bando potranno essere soddisfatti dal concorrente mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo, fermo restando il rispetto del bando in relazione ai requisiti di legittimazione e di professionalità, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

A fondamento di tale argomentazione vi è la formulazione dell’art. 89 c. 6 del Codice secondo la quale “è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie”, in base al quale non è previsto l’obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per analogia, l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione e costruzione sarà legittima anche ove i due o più progettisti non formino tra di loro raggruppamento.

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Redazione MediAppalti
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