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L’Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 210 del 27 aprile 2022, si è espressa sulla legittimità della clausola contenuta nella lex di gara che imponga all’impresa qualificata per la sola costruzione di stipulare un contratto di avvalimento ritenendo invece sufficiente la semplice indicazione del progettista stesso.

Secondo l’Anac, partendo dall’art. 46 comma 1 del codice, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1″, cioè professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti fra tali soggetti, nonché consorzi stabili di società.

Pertanto, richiedere un contratto di avvalimento significherebbe in ogni caso “restringere la platea dei potenziali concorrenti”.

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Redazione MediAppalti
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