Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza
di seduta pubblica, anche per l’apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la
maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità degli atti che offre” (cfr. Consiglio di Stato sez.
V, 01/03/2021, n.1700; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Cons. Stato, sez. III, 13
dicembre 2018, n.7039; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre
2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377)”
Consiglio di Stato, Sez. III, 23/03/2022, n. 2130
Sulla funzione del c.d. soccorso procedimentale
“Quanto invece alla dedotta necessità di fare applicazione del cd. soccorso procedimentale, deve rilevarsi
che, come chiarito anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1225 del 9 febbraio 2021), esso è “utile per
risolvere dubbi riguardanti ‘gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica’, tramite l’acquisizione
di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano
finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante
alla gara, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie esso sarebbe piegato al superamento
di un profilo di incompletezza dell’offerta (quale non può non ritenersi essere integrato dalla produzione
di sole due pagine del Manuale d’uso del dispositivo) e non alla mera chiarificazione del contenuto di un
documento e/o di una dichiarazione comunque presentata.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/03/2022, n. 1951
In materia di accesso agli atti, “il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica …. nulla osta
alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea”
“Il Tar, mediante l’ordinanza citata in fatto, aderendo all’istanza istruttoria avanzata dalla “...” appellante
e alla luce delle censure da essa formulate, ha ordinato alla stazione appaltante di depositare gli atti della
procedura di gara per i quali l’appellante aveva esperito l’accesso, senza indicare in alcun modo la relativa
modalità: a fronte della produzione in giudizio degli atti in via cartacea, bene poteva quindi affermare
l’esatto adempimento dell’incombente.
Del resto, non vi è alcuna ragione per sostenere, come fa l’appellante, che solo il deposito di files elettronici
potesse “consentire un apprezzamento scevro da vizi logici”.
Tale non è, in particolare, il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica, atteso che nulla osta
alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea, né la circostanza che anche la riattribuzione
dei punteggi effettuata nel corso del giudizio di primo grado abbia confermato il conseguimento da parte
dell’appellante della seconda posizione in graduatoria, cosa che è da attribuire alle valutazioni espresse
dalla commissione giudicatrice e non alla forma con cui gli atti di gara sono stati depositati.
Inoltre, per la legge n. 241 del 1990, cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. 50/2016, il “documento amministrativo”
è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie [art. 22 comma 1 lett. d)] e lo stesso art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di
asta elettronica può essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico
che contengono la documentazione in formato elettronico” ovvero “tramite l’invio ovvero la messa a
disposizione di copia autentica degli atti”
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