Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza
                 di  seduta  pubblica,  anche  per  l’apertura  delle  offerte  tecniche  (e  di  quelle  offerte  economiche),  per  la
                 maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità degli atti che offre” (cfr. Consiglio di Stato sez.
                 V, 01/03/2021, n.1700; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Cons. Stato, sez. III, 13
                 dicembre 2018, n.7039; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre
                 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377)”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 23/03/2022, n. 2130


                 Sulla funzione del c.d. soccorso procedimentale

                 “Quanto invece alla dedotta necessità di fare applicazione del cd. soccorso procedimentale, deve rilevarsi
                 che, come chiarito anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1225 del 9 febbraio 2021), esso è “utile per
                 risolvere dubbi riguardanti ‘gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica’, tramite l’acquisizione
                 di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano
                 finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante
                 alla gara, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie esso sarebbe piegato al superamento
                 di un profilo di incompletezza dell’offerta (quale non può non ritenersi essere integrato dalla produzione
                 di sole due pagine del Manuale d’uso del dispositivo) e non alla mera chiarificazione del contenuto di un
                 documento e/o di una dichiarazione comunque presentata.”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 17/03/2022, n. 1951

                 In materia di accesso agli atti, “il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica …. nulla osta
                 alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea”

                 “Il Tar, mediante l’ordinanza citata in fatto, aderendo all’istanza istruttoria avanzata dalla “...” appellante
                 e alla luce delle censure da essa formulate, ha ordinato alla stazione appaltante di depositare gli atti della
                 procedura di gara per i quali l’appellante aveva esperito l’accesso, senza indicare in alcun modo la relativa
                 modalità: a fronte della produzione in giudizio degli atti in via cartacea, bene poteva quindi affermare
                 l’esatto adempimento dell’incombente.
                 Del resto, non vi è alcuna ragione per sostenere, come fa l’appellante, che solo il deposito di files elettronici
                 potesse “consentire un apprezzamento scevro da vizi logici”.
                 Tale non è, in particolare, il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica, atteso che nulla osta
                 alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea, né la circostanza che anche la riattribuzione
                 dei punteggi effettuata nel corso del giudizio di primo grado abbia confermato il conseguimento da parte
                 dell’appellante della seconda posizione in graduatoria, cosa che è da attribuire alle valutazioni espresse
                 dalla commissione giudicatrice e non alla forma con cui gli atti di gara sono stati depositati.
                 Inoltre, per la legge n. 241 del 1990, cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. 50/2016, il “documento amministrativo”
                 è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
                 specie [art. 22 comma 1 lett. d)] e lo stesso art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di
                 asta elettronica può essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico
                 che  contengono  la  documentazione  in  formato  elettronico”  ovvero  “tramite  l’invio  ovvero  la  messa  a
                 disposizione di copia autentica degli atti”






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