Page 55 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. III, 24/3/2022, n. 2157

                 Differenze tra proroga contrattuale e rinnovo


                 “... come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga
                 contrattuale allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di
                 quelle  non  più  attuali),  con  il  solo  effetto  del  differimento  del  termine  finale  del  rapporto,  per  il  resto
                 regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo quando interviene una nuova negoziazione
                 tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis, Cons.
                 Stato, Sez. III, n. 5059 del 2018; Sez. VI, n. 3478 del 2019 e n. 8219 del 2019; Sez. V, n. 3874 del 2020).
                 Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti,
                 si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto
                 originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato
                 corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
                 In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le
                 parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere
                 regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto
                 originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale,
                 ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (in
                 tal senso, nello specifico, Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020 e Tar Roma, Sez. II, n. 10771 del 2020).”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 24/03/2022, n. 2160

                 Il principio di rotazione  non  trova applicazione quando l’amministrazione procede attraverso un  avviso
                 pubblico aperto

                 “… il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E’ ormai consolidato l’orientamento che limita
                 l’applicazione di tale principio alle procedure negoziate o comunque a quelle in cui la stazione appaltante
                 non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione (cfr., oltre
                 a  Cons.  Stato,  V,  n.  3999/21  su  citata,  anche  Cons.  Stato,  V,  5  novembre  2019,  n.  7539;  id.,  III,  4
                 febbraio 2020, n. 875 e id.,V, 13 ottobre 2020, n. 6168) ... Dal momento che il principio di rotazione funge
                 da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori
                 economici con i quali contrattare, esso non trova applicazione quando l’amministrazione procede attraverso
                 un avviso pubblico aperto (cfr. anche le linee-guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
                 delibera 1 marzo 2018, n. 206), come originariamente deliberato nella procedura de qua con la determina
                 n. 87 del 2021.”


                 TAR Campania, Sez. IV, 22/03/2022, n. 1905


                 La piattaforma informatica, anche in assenza di seduta pubblica, garantisce la trasparenza e la pubblicità
                 della procedura di gara

                 “ … la recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito: “la modalità telematica di svolgimento della gara,
                 con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti,
                 consente  di  tracciare  in  maniera  incontrovertibile  i  flussi  di  dati  tra  i  singoli  operatori  partecipanti,
                 garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della
                 loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura

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