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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. III, 24/3/2022, n. 2157
Differenze tra proroga contrattuale e rinnovo
“... come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga
contrattuale allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di
quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto
regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo quando interviene una nuova negoziazione
tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis, Cons.
Stato, Sez. III, n. 5059 del 2018; Sez. VI, n. 3478 del 2019 e n. 8219 del 2019; Sez. V, n. 3874 del 2020).
Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti,
si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto
originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato
corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le
parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere
regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto
originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale,
ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (in
tal senso, nello specifico, Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020 e Tar Roma, Sez. II, n. 10771 del 2020).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/03/2022, n. 2160
Il principio di rotazione non trova applicazione quando l’amministrazione procede attraverso un avviso
pubblico aperto
“… il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E’ ormai consolidato l’orientamento che limita
l’applicazione di tale principio alle procedure negoziate o comunque a quelle in cui la stazione appaltante
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione (cfr., oltre
a Cons. Stato, V, n. 3999/21 su citata, anche Cons. Stato, V, 5 novembre 2019, n. 7539; id., III, 4
febbraio 2020, n. 875 e id.,V, 13 ottobre 2020, n. 6168) ... Dal momento che il principio di rotazione funge
da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori
economici con i quali contrattare, esso non trova applicazione quando l’amministrazione procede attraverso
un avviso pubblico aperto (cfr. anche le linee-guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera 1 marzo 2018, n. 206), come originariamente deliberato nella procedura de qua con la determina
n. 87 del 2021.”
TAR Campania, Sez. IV, 22/03/2022, n. 1905
La piattaforma informatica, anche in assenza di seduta pubblica, garantisce la trasparenza e la pubblicità
della procedura di gara
“ … la recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito: “la modalità telematica di svolgimento della gara,
con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti,
consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti,
garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della
loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura
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