Page 54 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1/4/2022, n. 3786
L’omessa dichiarazione in gara di un precedente penale potenzialmente rilevante quale “grave illecito
professionale” non legittima l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori dell’ANAC ai sensi dell’art. 80,
comma 12 del d.lgs. 50/2016
“La ricorrente ha contestato, in primo luogo, di non avere reso una dichiarazione falsa circa le condanne
riportate dai soggetti muniti della rappresentanza legale, essendosi semplicemente limitata a non
dichiarare una pregressa condanna, non rientrante, però, tra quelle richiamate dall’art. 80 del Codice dei
contratti; la stessa Anac avrebbe poi qualificato la condotta come omessa dichiarazione, in contrasto con
gli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16. … Occorre considerare che, seppure l’annotazione
sia generalmente ricondotta nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo dell’ANAC (argomentando
anche dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), con riguardo alla falsa dichiarazione o falsa
documentazione non costituisce un mero atto dovuto da parte dell’ANAC a seguito della segnalazione,
imponendo altresì un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e
producendo delle conseguenze inequivocabilmente afflittive, in particolare l’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così da assumere -lo si ripete- natura
sanzionatoria (in termini Cons. Stato, V, 13 dicembre 2019, n. 8480)” (Consiglio di Stato, V, 25 gennaio
2022, n. 491). ... la ricorrente ha senz’altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni
che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione della gara, ma
non ha letteralmente rifiutato informazioni al riguardo richieste, né positivamente reso dichiarazioni false,
con la conseguenza che, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto
essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.”
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