Page 54 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE






































                 TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1/4/2022, n. 3786


                 L’omessa  dichiarazione in gara di un precedente  penale  potenzialmente rilevante  quale “grave  illecito
                 professionale” non legittima l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori dell’ANAC ai sensi dell’art. 80,
                 comma 12 del d.lgs. 50/2016


                 “La ricorrente ha contestato, in primo luogo, di non avere reso una dichiarazione falsa circa le condanne
                 riportate  dai  soggetti  muniti  della  rappresentanza  legale,  essendosi  semplicemente  limitata  a  non
                 dichiarare una pregressa condanna, non rientrante, però, tra quelle richiamate dall’art. 80 del Codice dei
                 contratti; la stessa Anac avrebbe poi qualificato la condotta come omessa dichiarazione, in contrasto con
                 gli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16. … Occorre considerare che, seppure l’annotazione
                 sia generalmente ricondotta nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo dell’ANAC (argomentando
                 anche dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), con riguardo alla falsa dichiarazione o falsa
                 documentazione  non  costituisce  un  mero  atto  dovuto  da  parte  dell’ANAC  a  seguito della segnalazione,
                 imponendo altresì un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e
                 producendo delle conseguenze inequivocabilmente afflittive, in particolare l’esclusione dalle procedure di
                 gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così da assumere -lo si ripete- natura
                 sanzionatoria (in termini Cons. Stato, V, 13 dicembre 2019, n. 8480)” (Consiglio di Stato, V, 25 gennaio
                 2022, n. 491). ... la ricorrente ha senz’altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni
                 che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione della gara, ma
                 non ha letteralmente rifiutato informazioni al riguardo richieste, né positivamente reso dichiarazioni false,
                 con  la  conseguenza  che,  aderendo all’interpretazione  restrittiva  della  disposizione, non  avrebbe  potuto
                 essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.”

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