Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale e/o dette circostanze come elementi considerati “ex
normativa, non essendo l’attuale situazione lege” quali cause di forza maggiore anche ai fini
fra le ordinarie oscillazioni dovute alle normali dell’articolo 107 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 .
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fluttuazioni del mercato. Per tale ragione, inoltre,
sono diverse le gare destiate ad andare deserte. Come evidenziato nei paragrafi che precedono, le
materia è in costante evoluzione come le continue
Da più parti si auspica l’introduzione – già in disposizioni, anche considerato l’arco temporale
sede di conversione del DL 17/2022 – di misure in cui le diverse disposizioni dovranno troveranno
volte a prevedere da una parte meccanismi di applicazione. Vista la portata delle stesse, non
adeguamento automatico dei prezziari su cui si vi è dubbio sull’attenzione del Governo e del
sono formate le offerte prima del 2020 e dall’altra Parlamento rispetto alla problematica la quale, se
la sospensione dei cantieri per impossibilità di non mitigata,potrebbe determinare uno stallo del
garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle settore delle costruzioni con inevitabili ripercussioni
materie prime necessarie alla realizzazione delle su tutte la filiera coinvolta.
lavorazioni oggetto dell’affidamento, qualificando
6. Art. 107, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 «Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento
dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale».
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