Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 ben  oltre ogni ipotizzabile  alea  contrattuale  e/o   dette  circostanze  come  elementi  considerati  “ex
                 normativa,  non  essendo  l’attuale  situazione   lege” quali cause di forza maggiore anche ai fini
                 fra  le  ordinarie  oscillazioni  dovute  alle  normali   dell’articolo 107 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 .
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                 fluttuazioni del mercato. Per tale ragione, inoltre,
                 sono diverse le gare destiate ad andare deserte.  Come evidenziato nei paragrafi che precedono, le
                                                                materia è in costante evoluzione come le continue
                 Da  più  parti  si  auspica  l’introduzione  –  già  in   disposizioni,  anche  considerato  l’arco  temporale
                 sede  di  conversione  del  DL  17/2022  –  di  misure   in cui le diverse disposizioni dovranno troveranno
                 volte  a  prevedere  da  una  parte  meccanismi  di   applicazione.  Vista  la  portata  delle  stesse,  non
                 adeguamento  automatico  dei  prezziari  su  cui  si   vi  è  dubbio  sull’attenzione  del  Governo  e  del
                 sono formate le offerte prima del 2020 e dall’altra   Parlamento rispetto alla problematica la quale, se
                 la sospensione  dei cantieri  per  impossibilità  di   non mitigata,potrebbe determinare uno stallo del
                 garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle   settore delle costruzioni con inevitabili ripercussioni
                 materie  prime  necessarie  alla  realizzazione delle   su tutte la filiera coinvolta.
                 lavorazioni  oggetto  dell’affidamento,  qualificando





















































                 6. Art. 107, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 «Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
                 cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento
                 dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
                 parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale».

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