Page 52 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
P. 52
Mediappalti Il Punto
«a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti l’ISTAT – sentito il MIMS – dovrà definire la nuova
di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi
previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), dei materiali di costruzione. Successivamente,
primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT,
cui al) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sarà il MIMS a dover determinare entro il 31 marzo
fermo restando quanto previsto dal secondo e dal e il 30 settembre di ogni anno con proprio decreto,
terzo periodo della medesima lettera a); le variazioni effettivamente subite dai singoli
materiali da costruzione più significativi nel corso
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga di ciascun semestre.
all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, Con riferimento ai contratti di lavori, ai fini del
le variazioni di prezzo dei singoli materiali da riconoscimento della compensazione, il Decreto
costruzione, in aumento o in Sostegni-Ter all’articolo 29
diminuzione, sono valutate dalla comma 7 prevede che le stazioni
stazione appaltante soltanto Con il cd. Decreto appaltanti possono utilizzare:
se tali variazioni risultano Sostegni-Ter è stato a) le somme accantonate
superiori al cinque per cento introdotto l’obbligo di per imprevisti nel quadro
rispetto al prezzo, rilevato inserire clausole di economico di ogni intervento in
nell’anno di presentazione revisione dei prezzi misura non inferiore all’1% del
dell’offerta, anche tenendo nelle nuove procedure totale dell’importo dei lavori,
conto di quanto previsto dal salve le somme relative agli
decreto del Ministero delle di scelta del contraente impegni contrattuali già assunti,
infrastrutture e della mobilità b) le eventuali ulteriori somme
sostenibili di cui al comma a disposizione della stazione
2, secondo periodo. In tal caso si procede a appaltante per lo stesso intervento nei limiti
compensazione, in aumento o in diminuzione, per della relativa autorizzazione annuale di spesa,
la percentuale eccedente il cinque per cento e c)le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora
comunque in misura pari all’80 per cento di detta non ne sia prevista una diversa destinazione e
eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma d) le somme disponibili relative ad altri interventi
7». ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
È dunque espressamente previsto che in deroga emanati i certificati di regolare esecuzione.
all’articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 tale nuovo meccanismo prevede che le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 4. Conclusioni
non vengono valutate per l’eccedenza del 10%
rispetto al prezzo originario rilevato nell’anno di Nei paragrafi che precedono sono stati esaminati
presentazione dell’offerta di offerta, bensì rispetto i diversi provvedimenti adottati dal legislatore per
all’eccedenza del 5%. far fronte alle difficoltà riscontrate dagli operatori
del mercato in ragione della grave crisi in atto
Come indica la norma, per i contratti di lavori che ha reso più oneroso l’approvvigionamento dei
pubblici le stazioni appaltanti dovranno considerare materiali da costruzione.
solo le variazioni di prezzo dei singoli materiali in
aumento o in diminuzione che superino il 5% a Come lamentato dalle associazioni di categoria,
carico dell’appaltatore rispetto al prezzo originario: le misure attuate sono spesso risultate inefficaci
le relative compensazioni saranno riconosciute dalla tenuto conto del trend di crescita degli aumenti
stazione appaltante solo per la parte eccedente il e dell’impossibilità di prevedere tempi certi di
5% e, comunque, nella misura massima dell’80% approvvigionamento al fine di garantire il rispetto
di tale eccedenza. dei cronoprogrammi di esecuzione delle opere
affidate.
Come anticipato nel paragrafo che precede,
è previsto che entro 90 giorni dall’entrata in Le imprese affidatarie sono, infatti, esposte a
vigore del Decreto Sostegni-Ter (27 aprile 2022) costi non prevedibili né programmabili che vanno
52