Page 51 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
A tal fine il MIMS dovrà rilevare, con decreto da risorse appositamente accantonate per imprevisti
adottare entro il 30 settembre 2022, l’elenco dei nel quadro economico di ogni intervento, se non
materiali da costruzione più significativi e le relative destinate ad altri impegni contrattuali già assunti,
variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in nonché eventuali ulteriori somme a disposizione
diminuzione, superiori all’8% per lo stesso intervento;
verificatesi nel primo semestre Il cd. Decreto Energia oppure utilizzando le somme
2022. derivanti dai ribassi d’asta,
per i contratti in qualora non ne sia prevista una
Si registra a tale riguardo corso di esecuzione diversa utilizzazione secondo
una prima novità rispetto alla al 2.3.2022 ha esteso le norme vigenti; oppure
disciplina del Decreto Sostegni- il meccanismo di tramite somme relative ad altri
bis in quanto il MIMS per compensazione per interventi ultimati, per i quali
adottare il decreto di rilevazione il ristoro del caro siano stati eseguiti i collaudi ed
dovrà adottare le modalità di materiali per gli anni emanati i certificati di regolare
rilevazione previste dall’ISTAT. esecuzione, nei limiti disponibili
2021 e 2022 alla data di entrata in vigore del
Si segnala che l’articolo 25 decreto-legge.
rinvia direttamente all’articolo
29 del D.L. n. 4/2022medio tempore intervenuto Nel caso di incapienza di tali fondi, le stazioni
– che analizzeremo nel paragrafo che segue, in appaltanti – ad esclusione dei concessionari che
cui è previsto che l’ISTAT provveda a definire – non sono amministrazioni aggiudicatrici per i
sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali provvedere alle compensazioni chiedendo di
di costruzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei
del D.L. n. 4/2022, ovvero entro il 27 aprile 2022. prezzi già istituto dall’articolo 1-septies comma 8
del D.L. n. 73/2021.
Nel caso della misura del Decreto Energia, la
disciplina compensativa si applica con riferimento
ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e 3. Per le procedure di scelta del contraente
contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle da avviare (dopo il 27 gennaio 2022)
misure sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
(comma 4). È espressamente previsto inoltre che di alcuni materiali da costruzione che potrebbero
tale meccanismo di compensazione opera anche non consentire agli operatori economici di
in deroga a quanto previsto dall’articolo 133 del partecipare alle gare formulando offerte congrue ed
D.Lgs. n. 163/2006, e dall’articolo 106, comma 1, adeguate - circostanza che potrebbe determinare
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (comma 3). una serie di gare deserte - l’articolo 29 del D.L.
27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-
Come per le compensazioni previste all’articolo Ter) convertito in legge dalla legge 28 marzo
1-septies del Decreto Sostegni-Bis, per le 2022, n. 25ha introdotto una nuova disciplina
variazioni di prezzo in aumento, le imprese devono in tema di revisione e aggiornamento dei
presentare alla stazione appaltante un’istanza di prezzi nei contratti pubblici, da applicare nelle
compensazione, a pena di decadenza, entro 15 nuove procedure di scelta del contraente in cui
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del diviene obbligatorio l’inserimento delle clausole di
DM di rilevazione delle variazioni percentuali; per revisione dei prezzi.
le variazioni in diminuzione, invece, è la stazione
appaltante che nel medesimo termine deve attivare La disciplina prevista dall’articolo 29 trova, infatti,
il procedimento. applicazione per le procedure di gara i cui bandi/
avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati
Con riferimento alle risorse a cui attingere al fine o trasmessi successivamente all’entrata in
di operare le compensazioni previste, il Decreto vigore del Decreto Sostegni-Ter ovvero il 27
Energia dispone che le stazioni appaltanti dovranno gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. In questi
utilizzare proprie risorse nei limiti del 50% delle casi è previsto che:
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