Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 sostenibili (MIMS) – da attuare con decreto, entro   L’articolo  1-septies,  commi  7  e  8,  del  Decreto
                 il  31  ottobre  2021  (termine  successivamente   Sostegni-Bis  ha  previsto  inoltre  che,  qualora  i
                 integrato  al  “31  marzo  2022”)  -  le  variazioni   soggetti tenuti all’applicazione  del codice degli
                 percentuali  dei singoli  prezzi dei materiali  da   appalti non abbiano sufficienti risorse per procedere
                 costruzione  più  significativi,  in  aumento  o  in   con  il saldo  delle compensazioni  determinatesi  a
                 diminuzione,   superiori  all’8%,   verificatesi   seguito  della variazione  dei prezzi dei materiali
                 nel  primo  semestre dell’anno 2021 (e         negli appalti pubblici,  gli  stessi possano  reperire
                 successivamente,  nel secondo semestre         le  relative  risorse  finanziarie  presso  un  apposito
                 dell’anno 2021) .                              Fondo MIMS .
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                 Per  tali  materiali  da  costruzione  è  previsto  il   Per  accelerare  i pagamenti  delle  compensazioni
                 riconoscimento  di  compensazioni,  in aumento  o   previste, con riferimento al meccanismo di utilizzo
                 in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto   del Fondo, il MIMS con la Circolare del 5 aprile
                 dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell’articolo 133 del D.   2022  inviata  alle  principali Stazioni  Appaltanti
                 Lgs. n. 163/2006 e alla lettera a) dell’articolo 106   pubbliche,  ha  chiarito  che  «la  soddisfazione
                 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.                   delle istanze  di compensazione  presentate  dagli
                                                                operatori  economici ai  sensi  delle disposizioni  di
                 Ai  fini  del  riconoscimento  della  compensazione   legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle
                 (secondo le modalità ivi descritte, ovvero a seguito   stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le
                 della presentazione  di un’istanza alla stazione   somme a loro disposizione ed indicate dal comma
                 appaltante  per  variazioni  in  aumento  o  su   6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del
                 iniziativa  d’ufficio  della  stesa  stazione  appaltante   2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-
                 per  le  variazioni  in  diminuzione),  ai  sensi  del   legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e
                 comma 6 dell’articolo 1-septies in parola le stazioni   solo  in  via  sussidiaria  o  residuale  ricorrendo  alle
                 appaltanti  sono  state  autorizzate  ad  utilizzare,   risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato
                 nei limiti  del 50%, le risorse  appositamente   articolo 1-septies. Infatti,  l’intervento  del Fondo
                 accantonate per imprevisti nel quadro economico   è  ammesso  esclusivamente  in  caso  di assenza
                 di  ogni  intervento,  nonché  le  eventuali  ulteriori   ovvero  di incapienza  delle risorse  indicate dai
                 somme  disponibili  per  lo stesso intervento  e   sopra  menzionati  articoli 1-septies,  comma  6,
                 stanziate annualmente.                         del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7,
                                                                del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili
                 Per  le  medesime  finalità,  le  stazioni  appaltanti   ai  fini  del  riconoscimento  delle  compensazioni
                 possono  utilizzare  le somme  derivanti da  ribassi   richieste dagli operatori economici. Ne deriva che
                 d’asta  e  quelle  ancora  disponibili  relativamente   il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale
                 ad  altri interventi  ultimati di competenza  della   in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non
                 medesima  stazione  appaltante  e  per  i  quali   deve in alcun modo condizionare o far posticipare
                 siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i   i pagamenti  che  le medesime  stazioni appaltanti
                 certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle   sono tenute ad effettuare il più tempestivamente
                 procedure  contabili  della spesa,  nei limiti  della   possibile utilizzando, ove  esistenti,  le  risorse
                 residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di   proprie,  anche  qualora  detti pagamenti  siano
                 entrata  in vigore  della legge di conversione  del   idonei a soddisfare  soltanto  inparte  le domande
                 decreto-legge n. 73/2021.                      degli operatori economici».






                 3. Il meccanismo di compensazione di prezzi sopra descritto è stato esteso al secondo semestre dell’anno
                 2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. Finanziaria 2022) che
                 ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto
                 secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del Fondo ministeriale di ulteriori
                 100 milioni di euro.
                 4. Si segnala il Decreto del 30 settembre 2021 con cui il MIMS ha disciplinato le modalità di funzionamento
                 del Fondo.

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