Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Il Punto Mediappalti
sostenibili (MIMS) – da attuare con decreto, entro L’articolo 1-septies, commi 7 e 8, del Decreto
il 31 ottobre 2021 (termine successivamente Sostegni-Bis ha previsto inoltre che, qualora i
integrato al “31 marzo 2022”) - le variazioni soggetti tenuti all’applicazione del codice degli
percentuali dei singoli prezzi dei materiali da appalti non abbiano sufficienti risorse per procedere
costruzione più significativi, in aumento o in con il saldo delle compensazioni determinatesi a
diminuzione, superiori all’8%, verificatesi seguito della variazione dei prezzi dei materiali
nel primo semestre dell’anno 2021 (e negli appalti pubblici, gli stessi possano reperire
successivamente, nel secondo semestre le relative risorse finanziarie presso un apposito
dell’anno 2021) . Fondo MIMS .
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Per tali materiali da costruzione è previsto il Per accelerare i pagamenti delle compensazioni
riconoscimento di compensazioni, in aumento o previste, con riferimento al meccanismo di utilizzo
in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto del Fondo, il MIMS con la Circolare del 5 aprile
dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell’articolo 133 del D. 2022 inviata alle principali Stazioni Appaltanti
Lgs. n. 163/2006 e alla lettera a) dell’articolo 106 pubbliche, ha chiarito che «la soddisfazione
comma 1 del D. Lgs. 50/2016. delle istanze di compensazione presentate dagli
operatori economici ai sensi delle disposizioni di
Ai fini del riconoscimento della compensazione legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle
(secondo le modalità ivi descritte, ovvero a seguito stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le
della presentazione di un’istanza alla stazione somme a loro disposizione ed indicate dal comma
appaltante per variazioni in aumento o su 6, dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del
iniziativa d’ufficio della stesa stazione appaltante 2021 e dal comma 7 dell’articolo 25 del decreto-
per le variazioni in diminuzione), ai sensi del legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e
comma 6 dell’articolo 1-septies in parola le stazioni solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle
appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato
nei limiti del 50%, le risorse appositamente articolo 1-septies. Infatti, l’intervento del Fondo
accantonate per imprevisti nel quadro economico è ammesso esclusivamente in caso di assenza
di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori ovvero di incapienza delle risorse indicate dai
somme disponibili per lo stesso intervento e sopra menzionati articoli 1-septies, comma 6,
stanziate annualmente. del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7,
del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili
Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti ai fini del riconoscimento delle compensazioni
possono utilizzare le somme derivanti da ribassi richieste dagli operatori economici. Ne deriva che
d’asta e quelle ancora disponibili relativamente il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale
ad altri interventi ultimati di competenza della in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non
medesima stazione appaltante e per i quali deve in alcun modo condizionare o far posticipare
siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle sono tenute ad effettuare il più tempestivamente
procedure contabili della spesa, nei limiti della possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse
residua spesa autorizzata disponibile alla data di proprie, anche qualora detti pagamenti siano
entrata in vigore della legge di conversione del idonei a soddisfare soltanto inparte le domande
decreto-legge n. 73/2021. degli operatori economici».
3. Il meccanismo di compensazione di prezzi sopra descritto è stato esteso al secondo semestre dell’anno
2021 dall’articolo 1, commi 398 e 399 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. Finanziaria 2022) che
ha altresì previsto l’adozione di un nuovo decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative a detto
secondo semestre entro il 31 marzo 2022 ed incrementato la dotazione del Fondo ministeriale di ulteriori
100 milioni di euro.
4. Si segnala il Decreto del 30 settembre 2021 con cui il MIMS ha disciplinato le modalità di funzionamento
del Fondo.
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