Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
1. La disciplina codicistica della revisione superiori al 10%, si applicava una compensazione
dei prezzi del prezzo per la percentuale eccedente tale l0%
(articolo 133 comma 4).
In termini generali e per un corretto inquadramento
delle misure di carattere straordinario messe Il D.Lgs. 50/2016 innovando prevede invece
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in campo dal legislatore, giova qui brevemente all’articolo 106 comma 1, lettera a) la possibilità
richiamare la cornice normativa in cui operano le (dunque una facoltà) che le stazioni appaltanti
recenti disposizioni in materia di compensazioni e inseriscano, già nei documenti di gara iniziali,
revisione dei prezzi. clausole chiare, precisee inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei
Sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006 , per prezzi.
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i lavori pubblici in linea di principio non era
consentito procedere alla revisione dei prezzi ai
sensi dell’articolo 133 comma 2 e non trovava 2. Per i contratti in corso di esecuzione
applicazione l’articolo 1664 del codice civile. (compensazioni per gli anni 2021 e
2022)
In particolare, per le variazioni di prezzo dei
lavori si adottava il prezzo chiuso (articolo 133 Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
comma 3), ovvero il prezzo dei lavori al netto del alcuni materiali da costruzione verificatisi (già) nel
ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale primo semestre dell’anno 2021, l’articolo 1-septies
(pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto
dei trasporti ogni anno entro Sostegni-Bis) convertito in
il 30 giugno) da applicarsi nel legge con la L. 23 luglio 2021 n.
caso in cui la variazione tra Per i lavori pubblici il 106ha previsto dei meccanismi
il tasso di inflazione reale e D.Lgs. 163/06 vietava di compensazione applicabili
quello programmato dell’anno la revisione dei prezzi, in deroga alla normativa sui
precedente sia superiore al 2%. poi ammessa dal D. Lgs. contratti pubblici.
In alcuni casi, tuttavia, si poteva 50/16 se prevista nella
derogare a tale regola: qualora lex specialis di gara In particolare, è stato disposto
il prezzo di singoli materiali per i contratti in corso di
da costruzione, per effetto di esecuzione al 25 luglio
circostanze eccezionali, avesse 2021 la rilevazione da parte
subito variazioni in aumento o diminuzione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
1. D.Lgs. n. 163/2006, art. 133 «2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al
comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato
di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento».
2. D.Lgs. n. 50/2016, art. 106 comma 1 «… I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche,
a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la
portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche
che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà… ».
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