Page 48 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                     1. La disciplina codicistica della revisione   superiori al 10%, si applicava una compensazione
                        dei prezzi                              del prezzo per la percentuale eccedente tale l0%
                                                                (articolo 133 comma 4).
                 In termini generali e per un corretto inquadramento
                 delle misure di carattere  straordinario  messe   Il  D.Lgs.  50/2016  innovando  prevede  invece
                                                                                               2
                 in  campo  dal  legislatore,  giova  qui  brevemente   all’articolo 106 comma 1, lettera a)  la possibilità
                 richiamare la cornice normativa in cui operano le   (dunque  una  facoltà)  che  le  stazioni  appaltanti
                 recenti disposizioni in materia di compensazioni e   inseriscano,  già  nei  documenti  di gara  iniziali,
                 revisione dei prezzi.                          clausole  chiare,  precisee  inequivocabili,  che
                                                                possono  comprendere  clausole di revisione  dei
                 Sotto  la  vigenza  del  D. Lgs. 163/2006 ,  per   prezzi.
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                 i lavori pubblici  in linea  di principio  non  era
                 consentito  procedere  alla  revisione  dei prezzi  ai
                 sensi  dell’articolo 133  comma  2  e  non  trovava   2. Per i contratti in corso di esecuzione
                 applicazione l’articolo 1664 del codice civile.       (compensazioni  per gli anni 2021 e
                                                                       2022)
                 In  particolare,  per  le variazioni di prezzo dei
                 lavori  si  adottava  il  prezzo  chiuso  (articolo  133   Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
                 comma 3), ovvero il prezzo dei lavori al netto del   alcuni materiali da costruzione verificatisi (già) nel
                 ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale   primo semestre dell’anno 2021, l’articolo 1-septies
                 (pubblicata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   del  D.L.  25  maggio  2021  n.  73  (c.d.  Decreto
                 dei trasporti ogni anno  entro                                 Sostegni-Bis)  convertito  in
                 il  30  giugno)  da  applicarsi  nel                           legge con la L. 23 luglio 2021 n.
                 caso  in cui la variazione  tra   Per i lavori pubblici il     106ha previsto dei meccanismi
                 il  tasso  di  inflazione  reale  e   D.Lgs. 163/06 vietava    di compensazione  applicabili
                 quello  programmato  dell’anno   la revisione dei prezzi,      in deroga  alla normativa  sui
                 precedente sia superiore al 2%.   poi ammessa dal D. Lgs.      contratti pubblici.
                 In alcuni casi, tuttavia, si poteva   50/16 se prevista nella
                 derogare a tale regola: qualora   lex specialis di gara        In particolare, è stato disposto
                 il prezzo  di singoli materiali                                per  i  contratti  in corso  di
                 da  costruzione,  per  effetto  di                             esecuzione   al  25   luglio
                 circostanze  eccezionali, avesse                               2021  la  rilevazione  da  parte
                 subito variazioni in aumento  o diminuzione    del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità





                 1. D.Lgs. n. 163/2006, art. 133 «2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere
                 alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al
                 comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato
                 di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
                 inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da
                 eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con
                 decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente
                 la predetta percentuale del 2 per cento».
                 2. D.Lgs. n. 50/2016, art. 106 comma 1 «… I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
                 possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche,
                 a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
                 precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la
                 portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
                 facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche
                 che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti
                 relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
                 prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
                 originario e comunque in misura pari alla metà… ».

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